Aprile 28, 2024

Trasferimento definitivo delle armi

La legge impone l’obbligo di ripetizione della denuncia nel caso di trasferimento dell’arma da una località all’altra dello Stato.
Una volta presentata la prima denuncia di acquisto e di detenzione in un determinato luogo è obbligatorio, secondo la previsione dell’art. 58 del Reg. Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ripetere la denuncia presso il posto di Polizia o la caserma dei Carabinieri del luogo ove l’arma viene trasferita per un lasso di tempo considerevole. Questo significa che anche se l’arma viene trasferita all’interno dello stesso comune, e magari nella stessa via, (si passa ad esempio dal numero 10 al numero 11 di via Bianchi) l’obbligo di denunciare il trasferimento rimane.

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